Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha pubblicato la sentenza con la quale accoglie il ricorso riguardo il diritto di Autostrade Meridionali a ottenere un piano economico finanziario per regolare il periodo di gestione della concessione dal 1 gennaio 2013 (data originaria di scadenza della concessione) e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha selezionato in esito a gara pubblica.

La vertenza aveva altresì ad oggetto l'annullamento della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 13/11/2019 che poneva il principio secondo cui la società avrebbe dovuto sviluppare il nuovo Piano Economico Finanziario per disciplinare l'intero anzidetto periodo sulla base di quanto previsto dalla Delibera CIPE 38/2019 adottata in data 30 ottobre 2019 fornendo dunque valore retroattivo a detto provvedimento che, peraltro, prevedeva un meccanismo di remunerazione del capitale investito diverso da quello previsto per gli operatori di settore e penalizzante.

Il TAR ha accolto il ricorso promosso dalla società ed ha disposto l'annullamento del richiamato atto amministrativo del MIT.

La sentenza conferma per la congrua remunerazione del capitale investito il tasso dalla convenzione previgente, salvi alcuni aggiornamenti da apportare periodicamente ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007 e che la validità di tale disciplina è stata espressamente confermata dal Concedente anche per il periodo successivo alla scadenza della Convenzione.

La sentenza ha ricordato che il Consiglio di Stato ha altresì (già) chiarito che la disciplina recata dalla delibera CIPE n. 39/2007 trova applicazione con riferimento a tutte le concessioni in essere, intendendosi per tali anche quelle già scadute, in regime di prorogatio.

Pertanto la prosecuzione del rapporto, per effetto dell'accordo delle parti, alle condizioni previgenti risulta confermata ed è stata oggetto di accertamento definitivo anche nei contenziosi già intercorsi tra le parti, con la conseguenza che, fintanto che il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'esercizio dell'autostrada, il rapporto resta disciplinato dalla Convenzione originaria.

Risulta fondata la deduzione della inapplicabilità delle nuove disposizioni portate dalla delibera n. 38/2019 alla concessione in essere con la SAM. E' stata infine accertata l'illegittimità del silenzio del MIT in ordine all'istanza della SAM per l'approvazione del PEF, con obbligo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di adottare la determinazione conclusiva del procedimento entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

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MF-DJ NEWS

0219:00 feb 2021

 

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